Art. 7
RegolamentoCapo II

Art. 7

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In vigore dal 3 ago 1928
La costituzione e la rinnovazione del Consiglio di disciplina hanno luogo secondo le norme di cui all' del presente regolamento, e per la presidenza, quando manchi o sia impedito il provveditore, vale il disposto del 2° comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-7