Regolamento›§ 5
Art. 64
209 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Gli ispettori e i direttori hanno l'obbligo di risiedere nel Comune indicato nella tabella annessa al decreto ministeriale di cui all' del testo unico come capoluogo della circoscrizione e del circolo.
Per gravi ragioni, debitamente accertate, così gli uni come gli altri possono essere autorizzati dal provveditore a risiedere in luogo vicino alla sede stabilita, sempre nell'ambito della circoscrizione o del circolo, purchè e fino a che ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-64