Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 6
11 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Al provveditore spetta dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio scolastico.
Egli può tuttavia astenersi, per gravi motivi, dal dare esecuzione, riferendone entro cinque giorni al ministro per le decisioni definitive.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-6