Regolamento›Capo V
Art. 56
184 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove scritte, di dieci per la prova orale, e di dieci per i titoli.
È ammesso alla prova orale chi ha conseguito nelle due prove scritte una media non inferiore a 7 decimi con non meno di 6 decimi in ciascuna delle due votazioni.
Non è approvato il candidato che non ha ottenuto almeno 6 decimi nella prova orale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-56