Art. 555
RegolamentoTitolo VIII

Art. 555

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In vigore dal 3 ago 1928
Le disposizioni del presente regolamento, salvo i casi nei quali si fa speciale menzione di sesso, sono applicabili indistintamente ai maestri ed alle maestre, ai direttori ed alle direttrici, agli ispettori ed alle ispettrici. Le attribuzioni del podestà nei Comuni che amministrano direttamente le scuole si intendono estese al governatore di Roma ed in genere al capo dell'Amministrazione comunale, quale che sia la sua denominazione. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per la pubblica istruzione: Fedele.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-555