Regolamento›Titolo VIII
Art. 552
552 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Le graduatorie dei concorsi speciali per maestri ex-combattenti, tuttora vigenti nelle singole provincie comprese nell'ambito della regione, sono unificate in una sola graduatoria regionale, nella quale i maestri graduati vengono inscritti nell'ordine determinato dalla votazione complessiva riportata nel concorso, ferme restando le precedenze stabilite dagli del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635, e 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 849.
L'aliquota dei posti da riservarsi alla graduatoria unificata, nella misura di cui all' del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 849, viene calcolata sul totale dei posti disponibili nella regione.
Le disposizioni dei due commi precedenti sono estese alle graduatorie dei concorsi speciali per maestre congiunte di caduti o invalidi di guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-552