Regolamento›§ 3
Art. 551
551 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Fra le istituzioni ausiliarie della scuola, che conservino la loro autonomia, ed il patronato scolastico può essere stabilito un consorzio ai fini dell'assistenza scolastica, sempre che quelle istituzioni esercitino la loro opera a favore della generalità o degli alunni poveri delle pubbliche scuole elementari senza alcuna restrizione, esclusione o distinzione.
Il consorzio è regolato da apposito statuto, approvato dal provveditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-551