Art. 550
Regolamento§ 3

Art. 550

550 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Le domande di erezione in ente morale di istituzioni, che abbiano per fine l'assistenza scolastica e non rivestano carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono essere presentate al provveditore per l'esame del Consiglio scolastico e poi trasmesse al Ministero dell'istruzione, che promuove su di esse il parere del Consiglio di Stato, a norma di legge. Sulle dette domande deve essere sentito il parere dell'autorità comunale del luogo dove l'istituzione dovrebbe sorgere, prima di sottoporle all'esame del Consiglio scolastico. Nella domanda devesi indicare con quali mezzi si intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione potrà ricevere in avvenire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-550