Art. 549
Regolamento§ 3

Art. 549

549 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Tutte le istituzioni ausiliarie della scuola, che abbiano per fine l'assistenza scolastica e non rivestano carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione. Coloro che intendono fondare una nuova istituzione della natura di quelle sopra indicate, nella quale si raccolgano fanciulli, devono farne dichiarazione al provveditore. L'istituzione s'intende autorizzata quando nel termine di sessanta giorni dalla domanda non vi sia stata opposizione da parte del provveditore e può essere chiusa nei casi di propaganda contro le istituzioni dello Stato, di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento dell'istituzione in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza. Spetta in tal caso al provveditore di ordinare la chiusura provvisoria dell'istituto, riferendone al Ministero per i provvedimenti definitivi. Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia d'igiene e di sanità pubblica e quelle relative alla chiusura degli istituti privati di beneficenza.
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