Regolamento›§ 3
Art. 548
548 / 555In vigore dal 31 ott 1934
Il Comune, quando abbia interamente soddisfatto agli obblighi finanziari impostigli verso il patronato dalla legge, ha facoltà di provvedere all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, o direttamente o, con apposita convenzione, per mezzo del patronato.
Nel primo caso, all'ordinamento delle dette istituzioni ed alla nomina del personale insegnante e tecnico, eventualmente necessario, deve provvedere su parere conforme dell'Amministrazione del Patronato.
In caso di dissenso tra i due enti decide il provveditore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-548