Art. 524
Regolamento§ 2

Art. 524

524 / 555
In vigore dal 7 gen 1947
Per l'ammissione occorre la domanda in carta legale corredata del certificato di nascita e del titolo di studio prescritto. All'atto dell'ammissione gli alunni debbono versare alla direzione della scuola L. 30 per la costituzione ed il mantenimento della biblioteca della scuola e per l'uso del materiale scientifico e didattico.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La tassa di ammissione alle scuole di metodo per insegnanti dei sordomuti di cui all'art. 524 del regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' elevata a L. 200". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-524