Art. 518
Regolamento§ 2

Art. 518

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In vigore dal 3 ago 1928
Le domande che gli interessati rivolgono direttamente agli istituti per la concessione di posti dovranno essere presentate non oltre il 15 agosto. Non può richiedersi l'ammissione per più di un istituto. Alle domande vanno allegati i documenti previsti dall'. Per l'accettazione delle domande gli istituti procedono secondo le norme del proprio statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-518