Art. 515
Regolamento§ 2

Art. 515

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In vigore dal 3 ago 1928
Negli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico i fanciulli possono essere accolti fin dal 6° anno di età, purchè negli istituti stessi funzionino gli speciali giardini d'infanzia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-515