Regolamento›§ 2
Art. 514
514 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Agli enti prescelti, oltrechè ai Regi istituti di Roma, Milano e Palermo, viene affidata a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei sordomuti nell'età dell'obbligo scolastico.
Agli oneri relativi sono chiamati a concorrere le famiglie o qualsiasi istituto o ente pubblico o privato obbligato all'assistenza dei sordomuti e che non provveda direttamente alla loro istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-514