Regolamento›§ 2
Art. 510
510 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il contributo del Ministero, previsto dal suindicato del testo unico, è stabilito in una somma annua commisurata alle necessità di ciascun istituto ed al suo graduale sviluppo.
In ciascuna convenzione deve essere stabilita la condizione economica del personale insegnante ed assistente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-510