Regolamento›§ 2
Art. 508
508 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Agli effetti dell' del testo unico, sono scelti quegli istituti che attualmente provvedono alla educazione ed istruzione dei sordomuti, i quali, sia per la situazione geografica, sia per i locali, sia per lo stato patrimoniale, per le condizioni di vita interna e per l'ordinamento scolastico, risultino idonei per l'assolvimento dell'obbligo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-508