Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 503
93 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il direttore ed i vice-direttori sono obbligati alla dimora nell'istituto. Il direttore, quando vi sia disponibilità di locali, ha diritto all'alloggio, all'illuminazione ed al riscaldamento anche per la famiglia.
I predetti e gli assistenti, esclusa la famiglia del direttore, sono ammessi anche agli altri utili della vita interna, che comprendono il vitto comune nell'istituto, l'assistenza sanitaria, la lavatura e la stiratura della biancheria personale. Essi, per tali prestazioni, corrispondono alla cassa dell'istituto una somma pari alla media giornaliera per il vitto e per gli altri utili, nella misura che viene fissata dal Consiglio di amministrazione.
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