Art. 502
RegolamentoCapo II§ 1

Art. 502

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In vigore dal 3 ago 1928
Nei Regi istituti il direttore, nella sua qualità di capo ufficio, applica la censura e la riduzione dello stipendio al personale di ruolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-502