Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 502
92 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Nei Regi istituti il direttore, nella sua qualità di capo ufficio, applica la censura e la riduzione dello stipendio al personale di ruolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-502