Art. 50
RegolamentoCapo V

Art. 50

178 / 555
In vigore dal 13 apr 1934
I candidati devono presentare al provveditore dal quale dipende la scuola dove insegnano, entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso, la domanda redatta in carta legale e diretta al Ministero, corredata del diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito a norma del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757, o a norma del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, o del diploma conseguito secondo l' del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 di un certificato del provveditore attestante che il candidato si trova nelle condizioni di servizio di cui all'articolo precedente, di tutti i certificati e documenti elencati dalla lettera b) alla lettera g) inclusa nell', nonché di tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente creda opportuno di esibire. Il provveditore trasmette al Ministero la domanda e i documenti di ciascun candidato, accompagnandoli con una relazione simile a quella prevista al primo comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-50