Art. 494
RegolamentoCapo II§ 1

Art. 494

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In vigore dal 3 ago 1928
Ai posti di insegnante e maestra giardiniera si provvede in seguito a pubblico concorso generale per titoli e per esami tra gli aspiranti forniti del titolo di speciale abilitazione di cui al precedente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-494