Art. 489
RegolamentoCapo II§ 1

Art. 489

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In vigore dal 3 ago 1928
Sono applicabili alle scuole dei Regi istituti le disposizioni vigenti per le scuole elementari circa la durata dell'anno scolastico ed il numero dei giorni di lezione. Agli insegnamenti di classe sono complessivamente assegnate non meno di quattro ore giornaliere. L'orario per i singoli insegnamenti, anche fuori di classe, è fissato dal direttore. L'insegnamento della religione e dell'educazione fisica è obbligatorio.
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