Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 485
75 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I fanciulli possono essere accolti nei Regi istituti all'età di 6 anni, semprechè vi sia annesso lo speciale giardino di infanzia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-485