Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 482
72 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I posti disponibili dopo il conferimento di quelli riservati agli enti di cui all' sono di preferenza assegnati agli aspiranti per i quali le famiglie assumano, mediante regolare obbligazione, l'onere del mantenimento.
I posti residuali sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo e con preferenza agli aspiranti che possono contribuire per la metà alle spese di mantenimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-482