Regolamento›Capo V
Art. 48
176 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Nei Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e che hanno due o più circoscrizioni scolastiche interne per il servizio di vigilanza, il provveditore, a principio ed a fine d'anno scolastico ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, indice tra gli ispettori delle circoscrizioni medesime particolari riunioni, alle quali deve intervenire il direttore centrale delle scuole comunali, per assicurare la continuità ed efficacia dei rapporti tra i funzionari di vigilanza governativa e le autorità comunali preposte alla direzione didattica, e per coordinarne l'azione mediante dirette intese sulle questioni essenziali riguardanti l'ordinamento, il funzionamento e lo sviluppo dei vari servizi scolastici.
Queste riunioni nei Comuni che non sono sede del Provveditorato possono essere presiedute dall'ispettore più elevate in grado o più anziano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-48