Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 474
64 / 555In vigore dal 3 ago 1928
L'amministrazione di ciascuno dei Regi istituti per i sordomuti di Roma, Milano e Palermo è affidata ad un Consiglio composto di un presidente, di tre consiglieri (uno dei quali possibilmente in rappresentanza dei sordomuti, a norma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841) e del direttore dell'istituto stesso ed eventualmente di due altri membri designati da enti pubblici che mantengano non meno di 25 posti gratuiti o che in forma adeguata concorrano al mantenimento o allo sviluppo dell'istituto.
Il presidente e i membri, eccettuato il direttore, sono tutti nominati per decreto Reale e durano in carica un quinquennio.
Se, durante il quinquennio, si debba sostituire un membro elettivo del Consiglio, la nuova nomina è limitata al termine del quinquennio in corso.
In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di nomina e, a parità di nomina, dal più anziano di età.
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