Regolamento›§ 2
Art. 469
503 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il corso della scuola di metodo si compie in un anno.
Le lezioni ed esercitazioni si iniziano nell'ottobre e terminano in luglio. Il numero degli alunni da ammettere nella scuola di metodo è fissato ogni anno con bando di concorso, redatto dal direttore della scuola, d'accordo col Ministero, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
Al concorso possono essere ammessi coloro che si trovino nelle condizioni fissate dal bando e posseggano il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare od altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un istituto di istruzione media di secondo grado.
I criteri per la formazione della graduatoria sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice nominata dal ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-469