Art. 460
Regolamento§ 2

Art. 460

494 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
La scuola di metodo per maestri, istitutori od assistenti dei ciechi, di cui all' del testo unico, è istituita in seguito a convenzione stipulata tra un istituto di ciechi eretto in ente morale ed il Ministero della pubblica istruzione. All'istituto deve essere annesso un giardino di infanzia. La scuola deve essere provvista di locali, di arredi e di mezzi didattici acconci per lo svolgimento di un efficace tirocinio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-460