Art. 46
RegolamentoCapo V

Art. 46

174 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
La competenza degli ispettori nell'esercizio delle attribuzioni, di cui al precedente articolo, si estende su tutte le scuole e gli istituti pubblici e privati di educazione e di istruzione elementare dei tre gradi e dei corsi integrativi di avviamento professionale, diurni, serali, festivi, autunnali, maschili, femminili e misti, sugli educandati e collegi limitatamente all'istruzione elementare, sulle biblioteche scolastiche e popolari, sugli educatori e ricreatori e su tutte le istituzioni integrative della scuola e di assistenza scolastica. È fatta eccezione per le scuole elementari annesse agli istituti per ciechi e sordomuti e ai convitti nazionali, per le quali la vigilanza e la direzione sono esercitate rispettivamente dal direttore e dal rettore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-46