Art. 459
Regolamento§ 2

Art. 459

493 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
La sorveglianza sugli istituti dei ciechi, di cui all', spetta al Ministero della pubblica istruzione, al quale per mezzo dei provveditori, alla fine di ogni anno, è trasmessa una relazione sullo stato patrimoniale e finanziario e sull'andamento amministrativo e didattico di essi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-459