Regolamento›§ 2
Art. 456
490 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Sede di esami per le prime tre classi elementari possono essere per gli alunni ciechi anche pubbliche scuole comuni, purchè sia chiamato a far parte della Commissione esaminatrice, su richiesta delle famiglie interessate, un delegato del più vicino istituto di ciechi, prescelto per l'assolvimento dell'obbligo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-456