Art. 453
Regolamento§ 2

Art. 453

487 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Non oltre il 10 settembre di ogni anno gli istituti inviano al Ministero, insieme con l'elenco dei fanciulli ammessi, le domande di coloro che non poterono essere accolti. Il Ministero provvede ad assegnare a questi ultimi i posti che eventualmente risultassero vacanti presso gli altri istituti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-453