Regolamento›§ 2
Art. 450
484 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I bambini ciechi, per essere ammessi negli istituti, di cui all', devono avere compiuto l'età di 4 anni; in casi speciali i direttori degli istituti possono accogliervi bambini anche in età minore.
In quegli istituti in cui si accolgano fanciulli ciechi di età inferiore ai sei anni o per i quali sia indispensabile l'istruzione del grado preparatorio non possono mancare gli speciali giardini d'infanzia previsti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-450