Art. 45
RegolamentoCapo V

Art. 45

173 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
L'ispettore: vigila sull'istruzione elementare e post-elementare, pubblica e privata, nell'ambito della sua circoscrizione; sorveglia e controlla, anche mediante visita diretta alle scuole, l'opera dei direttori didattici da lui dipendenti, per i quali compila le note di qualifica annuali; provvede alla supplenza dei direttori temporaneamente assenti, di regola affidandone il circolo ai direttori dei circoli viciniori; esprime il suo parere, dopo regolare ispezione, sul periodo di straordinariato dei maestri, per la loro promozione ad ordinari; rilascia ai maestri i certificati di servizio, sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi dei direttori e del risultato di personali ispezioni; decide definitivamente, previa visita diretta, ove la ritenga opportuna, i ricorsi dei maestri sulle visite eseguite dai direttori e sui rapporti informativi; quelli sull'assegnazione delle classi, sui congedi e sul conferimento delle supplenze; riferisce al provveditore per il conferimento di diplomi di benemerenza e assegni vitalizi; riferisce al provveditore per le eventuali dispense dal servizio dei maestri; formula le proposte per la istituzione di nuove scuole; dà il suo parere sulla distribuzione e la soppressione delle scuole esistenti; coordina e trasmette col proprio parere al provveditore le proposte dei direttori didattici sui nuovi ordinamenti e sugli sdoppiamenti di classi; provvede per l'insegnamento religioso a norma degli e seguenti; promuove e vigila l'iscrizione degli obbligati alla scuola; autorizza l'apertura di scuole e di istituti privati d'istruzione elementare; promuove e vigila, con l'aiuto degli ispettori onorarii, le opere ausiliarie e integrative della scuola e quelle che comunque servono all'incremento dell'assistenza scolastica; raccoglie dai direttori didattici gli elementi per la concessione dei sussidi agli asili e giardini d'infanzia nonché alle altre opere integrative della scuola e di assistenza scolastica; redige i prospetti statistici relativi all'istruzione elementare o alle istituzioni ad essa inerenti, sui moduli che sono forniti dal Ministero, e li trasmette, pel tramite del provveditore, al Ministero stesso, accompagnandoli con brevi note illustrative; esercita inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali, e adempie gli incarichi che gli sono conferiti dal provveditore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-45