Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 449
483 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Alle maestre dei giardini d'infanzia funzionanti negli istituti dei ciechi, di cui all', le cui scuole siano accettate a sgravio, è dovuto un trattamento economico non superiore al minimo stabilito dalla tabella 37 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-449