Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 446
480 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Con R. decreto, promosso dal ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, è determinato, ai sensi dell' del testo unico, quali degli attuali istituti dei ciechi debbono provvedere al mantenimento di scuole elementari per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Tali istituti, a norma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, vengono posti alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e sono dichiarati enti d'istruzione e di educazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-446