Regolamento›Capo V
Art. 44
172 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione procede infine alla formazione di un'unica graduatoria, includendo in questa, in ordine di merito, i candidati che abbiano conseguito il minimo dei voti richiesti, fino a raggiungere per ciascuna categoria e per le donne il numero dei posti fissato dal bando ai sensi dell'.
Quando quel numero non sia raggiunto per difetto di candidati o di vincitori appartenenti ad una categoria, i posti che residuano si accrescono all'altra. Questa disposizione si applica anche nei riguardi delle donne, limitatamente ai posti ad esse riservati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-44