Art. 425
RegolamentoCapo II

Art. 425

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In vigore dal 3 ago 1928
Dello svolgimento delle operazioni d'esame si redige processo verbale. Esso, firmato da tutti i membri della Commissione, è conservato a cura del direttore didattico insieme con una copia dei registri d'esame nell'archivio della direzione. Nei Comuni, che non sono sede della direzione, copia del registro di esame è conservata dal maestro anziano per l'eventuale rilascio di copie dei certificati, le quali devono essere sempre firmate e bollate dal direttore di circolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-425