Art. 423
RegolamentoCapo II

Art. 423

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In vigore dal 3 ago 1928
Tanto negli scrutinii che negli esami, se l'insegnante di religione sia diverso da quello della classe, esso prende parte alle operazioni relative, limitatamente a tale materia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-423