Regolamento›Capo V
Art. 42
170 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Per lo svolgimento delle prove scritte si osservano le norme stabilite dall'.
Per la revisione delle stesse, per la procedura da seguire nell'esame orale, per la valutazione dei titoli valgono le norme stabilite dagli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-42