Art. 416
RegolamentoCapo II

Art. 416

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In vigore dal 3 ago 1928
Alla fine dell'anno scolastico i maestri delle classi 1ª, 2ª e 4ª, tenuto conto delle annotazioni sulla condotta e sul profitto risultanti dal registro della scuola, e visti i risultati dello scrutinio, al quale debbono procedere nell'ultima settimana di lezione, giudicano quali alunni debbano essere promossi alla classe superiore. Durante la settimana dello scrutinio il direttore visita saltuariamente le classi e si accerta della regolarità delle operazioni di scrutinio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-416