Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 410
474 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il periodo delle iscrizioni dura normalmente quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico.
È tuttavia in facoltà del direttore didattico di accettare, per giustificati motivi, domande tardive di iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-410