Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 406
470 / 555In vigore dal 3 ago 1928
L'obbligo dell'istruzione elementare dei ciechi si assolve, per i fanciulli che non ricevano l'istruzione in scuole private o paterne, fino alla 3ª classe elementare negli istituti dei ciechi all'uopo designati e presso le pubbliche scuole elementari specializzate.
Dalla quarta classe elementare in poi gli alunni debbono frequentare le pubbliche scuole elementari comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-406