Art. 401
RegolamentoCapo X

Art. 401

358 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Alla fine del corso gl'inscritti, che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni ed esercitazioni, sostengono un esame dinanzi ad una Commissione composta del direttore, di tutti gl'insegnanti, e del provveditore o di un suo rappresentante. A coloro che superano l'esame è rilasciato uno speciale certificato, vistato dal provveditore, dal quale risultano i voti conseguiti e la data, di autorizzazione del corso. Il certificato è valutabile nei concorsi magistrali a norma della tabella allegato E al presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-401