Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 4
9 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno quattro consiglieri, oltre il presidente, e, in seconda, di almeno tre.
Le adunanze non sono pubbliche.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Debbono astenersi dalla votazione i consiglieri che siano interessati nell'oggetto in deliberazione sia personalmente sia come appartenenti a consigli od uffici di Enti, dai quali promani l'atto sottoposto all'esame del Consiglio, e quelli che siano congiunti od affini fino al 4° grado incluso delle persone cui la deliberazione si riferisce.
Nelle questioni riguardanti persone, la votazione deve effettuarsi a scrutinio segreto.
Il verbale, approvato nella stessa tornata o in quella successiva, è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-4