Art. 4
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 4

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In vigore dal 3 ago 1928
Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno quattro consiglieri, oltre il presidente, e, in seconda, di almeno tre. Le adunanze non sono pubbliche. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Debbono astenersi dalla votazione i consiglieri che siano interessati nell'oggetto in deliberazione sia personalmente sia come appartenenti a consigli od uffici di Enti, dai quali promani l'atto sottoposto all'esame del Consiglio, e quelli che siano congiunti od affini fino al 4° grado incluso delle persone cui la deliberazione si riferisce. Nelle questioni riguardanti persone, la votazione deve effettuarsi a scrutinio segreto. Il verbale, approvato nella stessa tornata o in quella successiva, è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-4