Art. 396
RegolamentoCapo X

Art. 396

353 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Enti e privati possono istituire, con l'autorizzazione ministeriale, corsi di lezioni ed esercitazioni per maestri elementari, comprendenti: religione; insegnamenti artistici (disegno, musica, dizione); lavoro manuale scolastico; igiene ed assistenza sanitaria; agraria; economia domestica e lavori muliebri; merceologia; tecnologia; geografia commerciale e coloniale; cultura industriale; insegnamenti pratici d'interesse locale; cultura artistica e storica regionale; didattica degl'insegnamenti integrativi, e per la conoscenza delle riforme e delle differenziazioni didattiche. I corsi debbono avere durata non inferiore a due mesi e si tengono, normalmente, nel periodo di chiusura delle scuole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-396