Regolamento›Capo IX
Art. 394
332 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I nomi dei direttori, dei maestri e delle altre persone che conseguono i diplomi o le pensioni o gli assegni di benemerenza sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-394