Art. 394
RegolamentoCapo IX

Art. 394

332 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
I nomi dei direttori, dei maestri e delle altre persone che conseguono i diplomi o le pensioni o gli assegni di benemerenza sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-394