Regolamento›Capo IX
Art. 389
327 / 555In vigore dal 21 ott 1947
Dal fondo stanziato annualmente nel bilancio dell'Ordine Mauriziano per concessioni di pensioni a decorati dell'Ordine, è prelevata la somma di lire 1000 per quattro pensioni annue vitalizie di L. 250 ciascuna, da concedersi ai maestri elementari più benemeriti del Regno.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La misura delle quattro pensioni annue vitalizie, gravanti sul bilancio dell'Ordine Mauriziano, e di cui all'art. 389 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' dal 1° gennaio 1946 fissata in lire tremila ciascuna".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-389