Art. 382
Regolamento

Art. 382

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In vigore dal 3 ago 1928
Se, nei casi in cui ai termini dell', comma 3°, del testo unico deve essere sentita la 1ª Commissione, questa riconosce che l'istruttoria del ricorso è incompleta, può richiedere al Ministero che siano raccolte nuove informazioni o presentati nuovi documenti, che siano disposte indagini, e che siano ordinate inchieste. In casi gravi, e sopra istanza del maestro ricorrente, la Commissione può anche ammetterlo ad esporre oralmente le sue ragioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-382