Regolamento
Art. 380
2 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La comunicazione in forma amministrativa delle deliberazioni dell'autorità scolastica è fatta alle persone ed agli enti direttamente interessati mediante trasmissione della deliberazione per il tramite delle autorità gerarchiche. L'autorità, che eseguisce la consegna dell'atto al maestro, ne ritira ricevuta, che rimette all'Ufficio scolastico. In caso di irreperibilità del maestro tien luogo della comunicazione l'affissione della deliberazione all'albo del Comune.
Persone ed enti direttamente interessati sono quelli ai quali il provvedimento nominativamente si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-380