Art. 379
Regolamento

Art. 379

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In vigore dal 3 ago 1928
Dei ricorsi che gli sono presentati ai termini dell', comma 2°, del testo unico e dell', comma 2°, del presente regolamento, il provveditore deve rilasciare ricevuta.Gli interessati ad opporsi al ricorso possono produrre all'Ufficio scolastico le loro controdeduzioni entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione all'albo del ricorso stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-379